Art. 14.
(Modifica all'articolo 101 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito in

 

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cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».